1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono definiti i programmi dell'insegnamento dell'educazione ambientale dei singoli ordini e gradi di scuole, secondo le seguenti caratteristiche:
a) apprendimento dei corretti rapporti tra uomo e ambiente adeguato al livello scolare e all'età dei destinatari dell'insegnamento;
b) sviluppo sistematico delle problematiche ambientali a livello mondiale;
c) importanza della prevenzione delle catastrofi ambientali e dell'inquinamento;
d) presenza nell'orario scolastico settimanale per non meno di due ore, delle
e) scansione modulare delle tematiche in forma integrata con le discipline affini.