Art. 4.
(Programmi di insegnamento).

      1.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono definiti i programmi dell'insegnamento dell'educazione ambientale dei singoli ordini e gradi di scuole, secondo le seguenti caratteristiche:

          a)  apprendimento dei corretti rapporti tra uomo e ambiente adeguato al livello scolare e all'età dei destinatari dell'insegnamento;

          b)  sviluppo sistematico delle problematiche ambientali a livello mondiale;

          c)  importanza della prevenzione delle catastrofi ambientali e dell'inquinamento;

          d)  presenza nell'orario scolastico settimanale per non meno di due ore, delle

 

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quali una eventualmente in copresenza con materie affini;

          e)  scansione modulare delle tematiche in forma integrata con le discipline affini.